Articolo 1.
La denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo"
è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni e ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Greco di Tufo";
"Greco di Tufo" spumante.
Articolo 2.
La denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo"
è riservata ai vini bianchi ottenuti
esclusivamente da uve di vitigni
provenienti da vigneti, aventi in
ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Greco: minimo 85%;
Coda di Volpe bianca: massimo 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle
uve destinate alla produzione dei vini
a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di Tufo"
comprende l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni
della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco,
Prata di Principato Ultra, Petruro
Irpino, Santa Paolina e Torrioni.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura
dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche
di qualità. Sono pertanto da considerare
idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti, unicamente i
vigneti collinari di buona
esposizione. Sono esclusi i terreni di
fondovalle umidi e non sufficientemente,
soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente
usati nella zona e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i
vigneti dovranno avere una forma di
allevamento verticale, la densità di
impianto non potrà essere inferiore ai
2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro
di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e
garantita "Greco di Tufo" non deve
essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo
sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua dovrà
essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva
superficie a vigneto. A tali limiti,
anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la produzione dovrà essere
riportata, purché la stessa non superi
di oltre il 20% i limiti massimi sopra
stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione
devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e
garantita "Greco di Tufo" un titolo
alcoolometrico volumico minimo naturale
dell'11,00% vol.
Articolo 5.
Le operazioni di
vinificazione e di elaborazione dei
vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di
Tufo", devono essere effettuate
nell'ambito del territorio
amministrativo della provincia di
Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali e
costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino
finito, pronto per il consumo, non deve
essere superiore al 70%.
Oltre tale limite per tutta la
produzione decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e
garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei
vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e
garantita "Greco di Tufo" deve essere
effettuato alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali,
fermo restando la resa massima del 70%
dell'uva in vino.
Il vino "Greco di Tufo" può essere
elaborato nella tipologia "spumante"
con il metodo della rifermentazione in
bottiglia (metodo classico) purché
affinato per almeno 36 mesi in
bottiglia a decorrere dal 1° novembre
dell'anno della vendemmia.
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di
Tufo" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Greco di Tufo":
colore: giallo paglierino più o meno
intenso;
odore: gradevole, intenso, fine,
caratteristico;
sapore: fresco, secco, armonico;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 gl.
"Greco di Tufo Spumante":
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno
intenso con riflessi verdognoli o
dorati;
odore: caratteristico, gradevole,
con delicato sentore di lievito;
sapore: sapido, fine e armonico, del
tipo "extrabrut" o del tipo "brut";
titolo alcoolometrico volumico minimo
totale: 12,00% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facoltà del Ministero delle
politiche agricole e forestali, con
proprio decreto, modificare i limiti
sopra indicati per acidità totale ed
estratto non riduttore.
Articolo 7.
E' vietato usare assieme alla
denominazione di origine controllata
e garantita "Greco di Tufo"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, superiore,
scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato
laudativo o tali da trarre in inganno il
consumatore.
E' consentito altresì, nel rispetto
delle normative vigenti, l'uso di
indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone e località, vigneti,
poderi, tenute e fattorie incluse
nella zona di produzione e dalle quali
effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato e' stato
ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri
recipienti del vino a denominazione
di origine controllata e garantita
"Greco di Tufo" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8.
E' consentita l'immissione al consumo
del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Greco di
Tufo" esclusivamente in bottiglie o in
altri recipienti di vetro di capacità
non superiore ai 5 litri, muniti di
contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma
precedente, ad eccezione della
tipologia spumante, devono essere
chiusi con tappo raso bocca, di
materiale al momento previsto dalla
normativa vigente, ad eccezione di
quelli non superiori a 0,187 litri di
capacità, per i quali è consentito l'uso
di dispositivo di chiusura a vite.